2026-06-29 08:00:00

MIM SPECIALIZZAZIONE SU SOSTEGNO - AUTORIZZAZIONE Min Università e Ricerca DECRETO 0000926.26-06-2026. Pubblichiamo parte del testo.

 

CONSIDERATA la carenza diffusa nelle scuole di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

DECRETA
Art. 1

1. È autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2025/2026 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.
2. I posti disponibili, autorizzati alle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi in parola, sono indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito e del Ministro dell’università e della ricerca 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli Atenei con propri bandi.
4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, secondo le tempistiche e modalità di seguito indicate:
• mattina del 14 luglio 2026 prove scuola dell’infanzia;
• mattina del 15 luglio 2026 prove scuola primaria;
• mattina del 16 luglio 2026 prove scuola secondaria I grado;
• mattina del 17 luglio 2026 prove scuola secondaria di II grado.
La predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92.
5. I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il 30 giugno 2027.

 

PREVISIONI DIDATTICHE E NOVITA'

Gli atenei potranno erogare, in via sperimentale, fino al 20% del monte ore complessivo in modalità telematica.
Restano, invece, obbligatorie le attività di laboratorio e di tirocinio.

Anche per l'XI ciclo è confermata la possibilità di attivare i percorsi abbreviati per tutti gli aspiranti già in possesso di un titolo di specializzazione e che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Ai percorsi di specializzazione sono ammessi in soprannumero gli aspiranti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: 

  • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. Gli aspiranti, in questo caso, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione esclusivamente presso le sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie mediante specifiche convenzioni.

Accedono direttamente alle prove scritte gli aspiranti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.

Secondo una precisa disposizione del D.M., tutti i corsi di specializzazione dovranno concludersi tassativamente entro il 30 giugno 2027.

Le assenze saranno accettate nel limite del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà, comunque, recuperato attraverso le modalità definite dai titolari dei diversi insegnamenti.

Per il tirocinio e per i laboratori permane l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.

Gli aspiranti in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero saranno ammessi a partecipare alla selezione secondo le norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane. Il titolo di studio è valutato, ai fini dell'ammissione al percorso, dalla commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.

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