Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in data 4 ottobre la nota 30345 sulle modalità di svolgimento delle attività di formazione dei docenti neoassunti in ruolo.
L’impegno formativo richiesto ai docenti neo assunti è di complessive 50 ore, comprendenti attività formative sincrone, osservazione reciproca dell’attività didattica e rielaborazione professionale. La nota riporta in una tabella le diverse quote orarie da destinare a ogni tipologia di attività, fornendo anche un elenco di temi da prendere prioritariamente in considerazione nell’anno scolastico 2021/22.
Viene ripristinata la possibilità del visiting a scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo, sospesa lo scorso anno a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid.La partecipazione a tale tipologia di attività è consentita a un contingente ridotto di docenti, che vi accederà a domanda; potrà avere la durata massima di due giornate di “full immersion” nelle scuole accoglienti ed è considerata, per i tempi effettivamente utilizzati, come sostitutiva del monte-ore dedicato ai laboratori formativi (max 12 ore). In uno specifico allegato è indicato, distintamente per ciascuna regione, il numero di docenti (complessivamente 3.000) per i quali è possibile organizzare l’attività di visiting.
Materiali di studio e documentazione saranno resi disponibili anche attraverso l’ambiente online della Biblioteca dell’Innovazione di Indire “al fine di supportare la progettazione e la documentazione di attività didattiche collegate ai temi dei laboratori”. Come eventuale supporto alle attività di formazione vengono segnalate alcune iniziative nazionali promosse dal Ministero dell’Istruzione anche in collaborazione con altri Enti pubblici e di formazione.
Nel ribadire quanto previsto negli anni precedenti circa le modalità di individuazione dei docenti tutor e dei relativi impegni operativi, viene precisato che nei casi in cui non fosse possibile individuare un tutor appartenente alla specifica classe di concorso del docente neoassunto, si potrà procedere all’individuazione di una figura “appartenente a classi di concorso affini o per settore disciplinare”.
La nota riporta infine in modo molto dettagliato la casistica riguardante il personale tenuto al periodo di formazione e prova, indicando anche le situazioni in cui lo svolgimento non è richiesto, chiarendo in particolare che in caso di passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola l'anno di formazione e prova non va ripetuto.