2013-11-25 13:45:00

E stato diramato il 22 novembre 2013 il Decreto dipartimentale n. 45 relativo alle modalità di attivazione dei percorsi abilitanti speciali.
Riportiamo di seguito una breve sintesi delle indicazioni fornite dal MIUR, che ricalcano quanto da noi già anticipato nel comunicato del 13 u.s.
ATTIVAZIONE, SVOLGIMENTO E FREQUENZA DEI CORSI
- I corsi sono attivati dagli Atenei e dalle istituzioni AFAM d’intesa con i Direttori regionali che, in relazione al numero di aspiranti che le strutture di ciascuna università/AFAM coinvolte sono in grado di assorbire, provvedono ad assegnare l’elenco dei candidati ammessi alle varie sedi individuate sul territorio;
- Il calendario è definito dagli singoli Atenei/istituzioni AFAM. Per l’a.a. 2013/14 i corsi dovranno (possibilmente) iniziare entro la seconda metà di dicembre e terminare entro la prima decade di giugno 2014, mentre gli esami di abilitazione dovranno essere svolti entro la fine di luglio 2014;
- circa le modalità di svolgimento delle lezioni sono richiamate le indicazioni previste dell’art. 6 del DDG 58/2013 in cui, al fine di agevolare la partecipazione, si prevede: frequenza pomeridiana e/o nell’intera giornata del sabato, fasi intensive nei periodi di sospensione dell’attività didattica;
- la durata delle attività formative (settori disciplinari e relativi CFU), le modalità di valutazione e la ripartizione dei punteggi sono definite negli Allegati A (scuola secondaria) e B (scuola dell’infanzia e primaria) al DDG 45/2013. L’abilitazione è conseguita con almeno 60/100;
- sono previste attività didattiche in presenza (pari ad almeno un terzo delle ore di insegnamento), attività di studio e in modalità e-learning;
- è previsto il riconoscimento di crediti formativi per un massimo del 15% in caso di possesso, in una delle discipline oggetto di abilitazione, di dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento di durata almeno annuale;
- la frequenza è obbligatoria; è consentito un massimo del 20% di assenze da recuperare tramite attività on line.
CRITERI DI EVENTUALE RIPARTIZIONE DEI CANDIDATI SU PIU’ “TURNI”
Solo qualora la capacità ricettiva degli Atenei risulti insufficiente rispetto al numero di aspiranti ammessi, i corsi saranno suddivisi in più anni accademici e la priorità per la partecipazione è determinata, nell’ordine:
-  dalla mancanza di altra abilitazione
- dalla mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione
- dalla maggiore anzianità di servizio (valutata secondo la tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto, esclusivamente con riferimento ai servizi prestati)
- a parità di punteggio precede il candidato con maggiore età.
Sono presi in considerazione i servizi prestati nelle scuole Statali presenti al SIDI, mentre per quelli svolti nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale sarà necessario presentare apposita autocertificazione.
Sempre con autocertificazione resa dagli aspiranti ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere dichiarato il possesso di eventuale altra abilitazione non indicata nella domanda di partecipazione  qualora non risulti già al sistema informativo del MIUR a seguito di inclusione in Graduatoria ad esaurimento o in prima o seconda fascia delle graduatorie di istituto.
NUMERO ESIGUO DI PARTECIPANTI
Nei casi di numero esiguo di partecipanti (inferiore alle 30 unità) potranno essere previsti, in alternativa ai corsi interregionali (art. 6 co. 2 DDG 58/2013), raggruppamenti di classi di concorso omogenee, accorpamenti di discipline comuni e/o modalità formative in e-learning.
Per ulteriori difficoltà di qualsiasi causa con apposite intese tra Atenei/AFAM e Direttori regionali potranno essere stipulate convenzioni con le istituzioni scolastiche e ITS.

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