2015-10-30 09:30:00

Emanata dal MIUR la prima Nota in relazione all'anno di prova, nella quale sono indicati gli orientamenti operativi che alleghiamo.

In data 27 ottobre u.s. il MIUR ha emanato il D.M. 850 su: “obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formativa e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova”.

Il Decreto, declina la metodologia formativa e le procedure da attivare per l'organizzazione dell'anno di formazione e prova dei docenti neo assunti.

Di seguito si indicano gli aspetti più significativi contenuti nel Decreto:

- gli orientamenti metodologici adottati sono espressione dell'esito favorevole dell'esperienza formativa introdotta sperimentalmente già dall'a.s. 2014/2015,

- le attività formative inerenti il periodo di prova, finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti, sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore:

    incontri propedeutici e di restituzione finale    6 ore
    laboratori formativi                    12 ore
    “peer to peer” e osservazione in classe        12 ore
    formazione on-line                    20 ore

Durante il percorso formativo il docente neo-assunto dovrà predisporre il proprio portfolio professionale, in formato digitale, che conterrà:

-uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
-l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
-la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
-la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

Sono tenuti al periodo di formazione e di prova:

- i docenti al primo anno di servizio con nomina a tempo indeterminato,

- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completare il percorso negli anni precedenti. In questo caso la partecipazione alle attività di formazione sono da ritenersi parte integrante del servizio in anno di prova,

- i docenti che hanno ottenuto il passaggio in altro ruolo.

- le disposizione previste dal Decreto si applicano anche al personale educativo

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivo di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 di attività didattica.

Nei 180 giorni di servizio sono compresi:
- tutte le attività connesse al servizio scolastico,
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche,
- gli esami, gli scrutini ed altri eventuali impegni di servizio
Sono esclusi:
i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti

Nei 120 giorni di servizio sono compresi:
- giorni effettivi di lezioni,
- giorni impiegati per attività volte al miglioramento dell'azione didattica programmate presso la sede di servizio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico e dopo la fine delle lezioni (tra il 1° settembre fino all'inizio delle lezioni e dopo la fine delle lezioni ma comunque entro il 30 giugno)

- i docenti neo-assunti realizzeranno il periodo di prova e formazione presso la sede in cui viene validamente prestato il servizio.

In caso di valutazione negativa il periodo di formazione e prova è rinviabile una sola volta.
 
In caso di differimento della presa di servizio, nell'anno di decorrenza giuridica della nomina, (secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 98 della Legge 107/15), il periodo di formazione e prova può essere svolto nella sede di svolgimento della supplenza annuale o fino al termine del servizio purché svolto su medesimo posto o classe di concorso affine.

In attesa della ridefinizione delle classi di concorso, l'anno di prova e formazione può essere svolto, tramite apposita istanza del docente e previa autorizzazione dell'USP, anche sulla base dei seguenti criteri:

- supplenza posto di sostegno infanzia e primaria è valida indifferentemente,
- supplenza su posto di sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado è valida indifferentemente,
- per le classi di concorso la supplenza è valida sulla base dello specifico grado di istruzione ed in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo

L'attività di formazione sarà svolta in riferimento al posto o classe di concorso di immissione in ruolo

COMPITI DELLE SCUOLE

- nomina del docente tutor da parte del Dirigente Scolastico dopo il coinvolgimento del Collegio dei Docenti

- ogni docente neo assunto dovrà vedersi assegnato, tendenzialmente, un docente tutor di riferimento, preferibilmente della stessa classe di concorso o abilitazione o classe affine ed operante nello stesso plesso.

Il rapporto non potrà superare un docente tutor ogni 3 docenti neo assunti.

COMPITI DEGLI UU.SS.RR

- verifica del numero dei docenti neo assunti in tutte le fasi del piano straordinario di assunzioni previste dalla Legge 107/2015,

- è consentito l'avvio scaglionato delle azioni formative,

- gli UU.SS.RR. procederanno alla progettazione dell'offerta di laboratori formativi calibrati sui bisogni formativi segnalati dai docenti neo-assunti in sede di predisposizione del bilancio di competenze,

- Le attività laboratoriali dovranno prevedere piccoli gruppi con un massimo di 30 partecipanti, lasciando ai docenti la scelta tra diverse opportunità.

- Sarà obbligatoria la frequenza di almeno un modulo dedicato alle tematiche dei BES e della disabilità.

- La gestione amministrativa è affidata alle istituzioni scolastiche già individuate a livello regionale per la formazione dei neo-assunti dell'a.s. 2014/2015

Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato per la valutazione dei docenti deve essere convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

Il docente deve sostenere un colloquio innanzi al Comitato, all’esito del quale il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.


IN ALLEGATO e SCARICABILE

ll DM 850/2015 e la Nota operativa.

 

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