2020-03-01 15:00:00
MIUR le FAQ Coronavirus

Una delle questioni più dibattute negli ultimi giorni, dovute anche all'uso improprio, da parte della stampa di termini come "Chiusura delle Scuola" o "Sospensioni delle attività" che venivano utilizzati nella stessa notizia causando non pochi problemi di interpretazione di cuò che si era veramente sutbilito. 

Pubblichiamo a riguardo la FAQ del Miur a riguardo che è reperibile sulla pagina web del ministero dedicata al Coronavirus

C'è differenza - e se sì, quale - tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?

La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.

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