2020-10-29 16:00:00

Il Capo Dipartimento Istruzione ha diffuso in data 26 ottobre la nota prot. 1934 con la quale si danno indicazioni sulle modalità di applicazione al personale della scuola di quanto contenuto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre in ordine al cosiddetto “lavoro agile”. La questione è stata oggetto la scorsa settimana di una informativa ai sindacati, durante la quale la CISL Scuola ha sostenuto l’inapplicabilità al settore scuola del decreto della ministra Dadone, fatta eccezione per i casi di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Nel decreto ministeriale si agevola ed estende il ricorso alla modalità di lavoro agile per i dipendenti pubblici prevedendo altresì (art. 4) che a tale modalità sia assoggettato il personale obbligato a quarantena ma non in condizione di malattia certificata, pur in presenza di una norma (articolo 87 D.L. 18 “ Cura Italia” del marzo scorso) che riconosce al dipendente che ha contratto il Covid o si trova in quarantena sanitaria fiduciaria il trattamento del ricovero ospedaliero. A nostro giudizio, tuttavia, per la scuola le disposizioni sul ricorso al lavoro agile non sono le stesse del resto del pubblico impiego: il D.L. 104 (decreto Agosto) stabilisce infatti che tali disposizioni non trovano applicazione al personale della scuola, a meno che non siano sospese le attività didattiche in presenza. Per questa ragione, al tavolo negoziale per il contratto integrativo sulle attività didattiche a distanza si è concordata una soluzione (che riguarda esclusivamente i docenti) regolamentando in via contrattuale le modalità di svolgimento delle attività lavorative del personale coinvolto dal sistema di tracciamento dei contatti e posto in quarantena o isolamento fiduciario ma non in stato di malattia certificata, delimitando espressamente, in tal caso, l’ambito dell’attività da svolgere, che riguarderà solo gli alunni delle proprie classi. Quanto contenuto - al punto b) - nella nota del Capo dipartimento Istruzione non corrisponde affatto a quanto previsto nell’ipotesi di CCNI sottoscritta dalla CISL Scuola, tanto che la CISL Scuola ha già chiesto formalmente al Ministero le opportune rettifiche. Si discostano infatti dal contratto sia la casistica illustrata che le conseguenti indicazioni. Nella stessa nota il Ministero, esponendo una propria interpretazione del quadro risultante dai diversi provvedimenti in materia di lavoro agile, indica quali sono le situazioni nelle quali il ricorso a tale modalità può ritenersi applicabile anche alla scuola:

  • quando non si effettuano lezioni in presenza (docenti)
  • quando il personale viene collocato in quarantena, in quanto il decreto della ministra Dadone non esclude espressamente la scuola dall’ambito delle amministrazioni cui il provvedimento si rivolge

Conseguentemente, la nota del Capo Dipartimento prevede che in caso di quarantena cui non corrisponda uno stato di malattia certificata:

  • Assistenti Amministrativi e DSGA possano prestare la normale attività in modalità agile
  • Gli Assistenti tecnici svolgano, ove possibile, funzioni di supporto tecnico da remoto
  • Sui posti di collaboratori, cuochi, ecc… vista l’impossibilità di svolgere lavoro a distanza, si possa procedere, se necessario, alla nomina di un supplente
  • Gli educatori dei convitti possano svolgere attività educative di semiconvitto in modalità agile qualora i ragazzi siano in presenza e ci siano altri educatori in presenza cui affidare i gruppi. Per le attività in orario notturno si nomina il supplente.

Leggi nota prot. 1934 del 26 ottobre 2020

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