2022-07-13 07:15:00

Alcune considerazioni in merito alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha ritenuto di riscontrare nel comportamento del Ministero dell’Istruzione, in occasione del negoziato relativo al contratto integrativo sulla mobilità per il triennio 2022/2025, un atteggiamento antisindacale, avendo il Ministero stesso – a detta del Giudice - escluso dalla trattativa più organizzazioni che avrebbero avuto diritto a parteciparvi.
Prima di soffermarci più in dettaglio su questa, che costituisce in sostanza l’unica motivazione della decisione assunta, è interessante notare un altro passaggio della sentenza, laddove il giudice dichiara insussistente il criterio per cui un contratto integrativo sarebbe valido solo se sottoscritto da sigle che raggiungano il 50%+1 della rappresentatività. “Il Giudicante – così si legge nel testo - è consapevole che, a livello decentrato, non esiste una norma come l’art. 43/3^ d.lgs. 165/2001 che chiarisce esattamente la nozione di ‘rappresentatività’ (come visto, a livello nazionale il CCNL è legittimamente sottoscritto se le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo della rappresentatività”).
Dunque il fatto che il contratto sia sottoscritto da una sola sigla (peraltro la più rappresentativa del settore, anche se non raggiunge da sola il 50%+1 della rappresentatività), non ne inficia di per sé la validità. Questo fino a quando non intervengano disposizioni legislative o contrattuali che estendano ai contratti integrativi un criterio (il 50% + 1) che oggi opera solo per i contratti collettivi nazionali. Se e quando se ne discuterà, si sappia che la CISL Scuola è pronta a farlo senza porre alcuna pregiudiziale, ma avendo come obiettivo anche quello di non compromettere l’efficacia e la produttività del processo negoziale, che costituisce un preciso interesse delle lavoratrici e dei lavoratori.
E veniamo all’asserita esclusione dal negoziato: si tratta con tutta evidenza di un palese equivoco, che solo la “contumacia” del Ministero, non presente né rappresentato in giudizio (questo sì un bel regalo alle parti ricorrenti), ha impedito di chiarire, come sarebbe stato molto semplice fare producendo convocazioni e verbali delle sedute di trattativa, ad alcune delle quali hanno preso parte anche tutte le altre sigle. In realtà, la non partecipazione in molti casi alle sedute negoziali, nonostante le convocazioni ricevute, è stata una decisione liberamente e autonomamente assunta da chi non ha voluto essere presente a tutti gli incontri di un tavolo negoziale delle cui riunioni, come già detto, esiste una dettagliata verbalizzazione.
Stando così le cose (che in effetti stanno così) appare davvero molto debole la motivazione di una sentenza che risulta fondata su un presupposto per nulla plausibile.
La CISL Scuola ha firmato quel contratto, di cui si onora di essere stata protagonista, perché convinta della bontà dei suoi contenuti, che attenuando alcuni vincoli posti da norme di legge hanno offerto al personale docente condizioni ben più favorevoli di quanto non sarebbe avvenuto lasciando campo libero a interventi unilaterali dell’Amministrazione. Se si è trovata a reggere praticamente da sola il peso della trattativa, non è stato per sua scelta, né perché beneficiaria di un presunto e inesistente “monopolio” garantito da un Ministero “compiacente”, ma perché - a differenza di altri - ha voluto assumersi fino in fondo la responsabilità di svolgere il proprio ruolo di soggetto negoziale, come un sindacato serio ha il dovere di fare. Studiare i problemi, cercarne le soluzioni, sostenerle e farle valere nelle sedi opportune: questo lo stile al quale sempre, e anche in occasione del contratto sulla mobilità, la CISL Scuola si è attenuta, assicurando a migliaia di persone non fiumi di parole accattivanti, ma concrete e tangibili tutele. Quelle che gli stessi promotori del ricorso si preoccupano ora di non veder compromesse dalla loro “vittoria”.

Roma, 12 luglio 2022

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