2024-08-31 18:00:00

Appena pubblicate sul sito dell'UST DI PAVIA le nome da GPS per l'a.s. 2024/25.

Gli aspiranti, destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, sono tenuti ad assumere servizio nella sede indicata accanto a ciascun nominativo lunedì 2 settembre 2024

Ai sensi dell’articolo 12, comma 11, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024, gli aspiranti che rinunciano all’assegnazione della supplenza conferita o che non assumono servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GPS anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo, per l’anno scolastico di riferimento. In base all’art. 14, comma 1, lettera a) dell’O.M. n. 88/2024 “la rinuncia, prevista all’articolo 12, comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento”. Inoltre, l’art. 14, comma 1, lettera b) dell’O.M. n° 88/2024 stabilisce che “l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b) sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime”. 

L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determineranno, anche per effetto di rinuncia, saranno oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in graduatoria in posizione successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento. 

Contro il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione. 

Vedi sito UST PAVIA

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