Il giorno 07 febbraio 2014, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale per procedere all’integrazione del C.I.R. regionale, siglato in data 15 novembre 2011, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lettera a) CCNL del comparto scuola 29 novembre 2007.
LE PARTI
VISTO il contratto integrativo regionale relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio attualmente vigente;
PRESO ATTO delle indicazioni ministeriali, più volte ribadite, in merito alla necessità che il personale docente frequentante i Percorsi Abilitanti Speciali fruisca dei permessi per il diritto allo studio;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire parità di trattamento alla predetta categoria di docenti rispetto al personale che appartiene alle seguenti categorie:
1. Docenti frequentanti i corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno attivati presso le Università della Lombardia, ai sensi del regolamento 10 settembre 2010 n. 249;
2. Docenti di discipline musicali frequentanti i corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento presso i Conservatori della Lombardia;
CONSIDERATO che i tempi di attivazione di detti percorsi non hanno consentito la presentazione delle istanze per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio entro il 15 novembre 2013;
STIPULANO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE
Art. 1 – Concluse le operazioni di cui alla nota 10 gennaio 2014, prot. DRLO 226, gli Uffici scolastici territoriali quantificheranno le eventuali disponibilità residue sul contingente orario dei permessi concedibili.
Art. 2 – Qualora residuassero disponibilità orarie, le stesse saranno divise fra le tipologie di personale di cui ai punti 1. e 2. citate in premessa, in proporzione alle istanze presentate; all’interno di ciascuna tipologia, l’attribuzione avverrà secondo quanto previsto dall’art.5, comma 4 del vigente C.I.R.;
Art. 3 – A tal fine, il personale appartenente alle predette tipologie potrà presentare istanza di fruizione dei permessi, per il tramite della scuola di servizio, entro e non oltre il 14 febbraio 2014.
Art. 4 – Dette operazioni precedono la valutazione delle istanze prodotte da tutto il personale con supplenza breve o saltuaria, di cui all’ art. 11, cc. 5 e 6, del vigente C.I.R.