Il TAR del Lazio con la sentenza 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015 ha annullato la Circolare Ministeriale 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche e ha affermato che l’Amministrazione non può emanare una circolare ministeriale per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto.
Come si ricorderà, in merito alle assenze per visite specialistiche, avevamo ampiamente argomentato e motivato la nostra posizione affermando che la modifica apportata dal D.L. 101/2013 al comma 5-ter dell’art. 55-septies del Dlgs 165/2001, che ha previsto l’inserimento del concetto di “permesso” e di “giustificazione dell’orario”, non ha snaturato l’istituto dell’assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, tanto è vero che l’art. 55-septies continua ad essere rubricato “controlli sulle assenze”.
l concetto importante, chiarito nella sentenza, e da non sottovalutare perché spesso fonte di problemi di non poco rilievo, è quello per cui “la circolare, quale fonte “sotto ordinata” alla legge, non poteva introdurre limiti non previsti dalla norma primaria, fermo restando che essa non vincolerebbe la stessa Autorità emanante né potrebbe creare obblighi per sé e per i giudici ponendosi altrimenti in contrasto con l’art. 23 della Cost.”, per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Pertanto il TAR, considerato che il legislatore non ha abrogato l’istituto che risulta pienamente applicabile, e ritenendo che la materia trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare, e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali rispetto a CCNL già sottoscritti, ha accolto il ricorso ed annullato la circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica, poiché limitava illegittimamente il diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute.