Giungono a questa O.S. richieste di indicazioni su come comportarsi nelle giornate di chiusura dei plessi scolastici adibiti a seggi elettorali.
In proposito, queste O.S. ricorda che il tema della chiusura temporanea delle sedi scolastiche quando ha ripercussioni sul rapporto di lavoro intercorrente con i lavoratori, trova risposta nei principi giuridici del Contratto di lavoro.
Nella fattispecie, l’interruzione dell’erogazione del servizio, per qualsiasi causa esterna di forza maggiore, configura sicuramente una situazione di inadempimento derivante da cause non imputabili al prestatore (lavoratore), che, impossibilitato a svolgere i propri obblighi contrattuali, è legittimato ad assentarsi senza alcun vincolo di restituzione e/o recupero delle relative ore/giornate.
Nelle cause esterne di forza maggiore è opinione consolidata considerare la chiusura temporanea delle Istituzioni scolastiche e/o di plessi singoli appartenenti alle medesime.
Essendo il rapporto di lavoro del Comparto Scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice, laddove recita che:
- “ L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (il lavoratore), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento.”
Risulta pertanto evidente che, nel caso in oggetto, i docenti sono liberati dall’obbligazione in quanto impossibilitati, per la chiusura del plesso scolastico ove prestano servizio, ad esperire l’attività di insegnamento frontale nella propria classe. A questo proposito ricordiamo quanto disposto dall’art.3 comma 30 dell’O.M.185/95 che recita: “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate.”
- Naturalmente il personale ATA resta in servizio laddove sia deliberata non la chiusura della scuola/plesso ma solo la sospensione dell’attività didattica.
Dunque né i docenti, né gli Ata, possano essere utilizzati in sedi e/o plessi diversi da quelli abituali quando questi sono chiusi per elezioni, a maggior ragione se si trovano in comuni diversi.
A meno che, per situazioni ed esigenze particolari, ciò non sia previsto dal contratto di scuola e comunque riconoscendo un compenso forfettario per flessibilità e/o intensificazione della prestazione abituale.
Tanto meno può essere messo in ferie d’ufficio il personale Ata che non può prestare servizio nella propria scuola per causa di forza maggiore (quali sono le consultazioni elettorali).
Questa O.S. invita, fin d’ora, tutti i lavoratori a segnalare comportamenti non in linea con quanto previsto dalle disposizioni in vigore, riservandosi di tutelare nelle sedi opportune i diritti di parte.
La Segreteria CISL Scuola e Formazione di Pavia -Lodi