2018-08-23 09:45:00

Con una nota datata 14/08/2018 l'INPS fornisce un importante chiarimento in merito alla prescrizione dei contributi previdenziali da parte dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche confluite nell'INPS. La questione, che ha suscitano nei mesi scorsi una diffusa preoccupazione, riguarda coloro che non ritrovino nel proprio estratto conto contributivo tutti i periodi a suo tempo lavorati e intendano chiederne il pieno riconoscimento. L'Istituto, con la nota del 14 agosto, finalmente chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° Gennaio 2019: il 31 dicembre 2018, a differenza di quanto in un prima tempo poteva intendersi, non costituisce infatti un termine “decadenziale”. Quindi i lavoratori pubblici potranno presentare, anche successivamente a tale data, un’eventuale richiesta di variazione della posizione assicurativa, ottenendo il pieno riconoscimento di tutti i periodi lavorativi, senza alcun rischio di prescrizione. 
Fanno eccezione unicamente i servizi per i quali la contribuzione è stata versata alla CPI (Cassa pensioni insegnanti), vale a dire quelli di insegnamento prestati nelle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), negli asili eretti in enti morali e nelle scuole dell’infanzia comunali: per tale fattispecie, per evitare che gli stessi cadano in prescrizione, la Richiesta Variazione Posizione Contributiva (RVPA) al fine di ottenerne il riconoscimento va fatta entro il 31/12/2018. A tal fine le persone interessate possono far conto sull’assistenza delle nostre sedi sindacali e in particolare del nostro Patronato INAS, al quale suggeriamo di rivolgersi quanto prima per un’opportuna verifica della propria situazione contributiva. 
Il suggerimento è rivolto in modo particolare a quanti rientrino nella fattispecie appena descritta (servizi con contributi da versare alla CPI), anche se un controllo dell’estratto conto contributivo è consigliabile in via generale, specie nell'imminenza di una propria cessazione dal servizio, onde evitare problemi non solo per quanto riguarda l'entità del trattamento di pensione, ma la stessa certificazione del diritto ad accedervi.

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