RIPORTIAMO L'ULTIME RIGHE DELL'ORDINANZA 18/2020 (scaricabile dalla pagina) CHE E' NECESSARIA PER EVITARE LA TRATTENUTA "BRUNETTA" NEL CASO IN CUI UN OPERATORE DELLA SCUOLA DEBBA ASSENTARSI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE A TUTELA DELL'AMBIENTE SCOLASTICOE SIA MESSO IN QUARANTENA.
in sostanza si chiede
che per il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private e dei servizi educativi per l'infanzia, il periodo di assenza dal lavoro dopo l'eventuale esito di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, “sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente”.
RITENUTO
che sussistano i presupposti per assicurare il riconoscimento di una tutela analoga a quella prevista dai menzionati articoli 26, comma 1, e 87, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, per il periodo di assenza dal luogo di lavoro del personale docente e non docente nonché degli educatori, per il tempo necessario all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 e quello intercorrente tra l'esito eventualmente positivo e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione;
VISTA
la straordinaria necessità di disporre con urgenza di informazioni complete sullo stato immunitario del personale docente e non docente e degli educatori, al fine di adottare le conseguenti misure organizzative idonee ad assicurare, nelle more di un intervento normativo di prossima adozione, che l'imminente avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia 2020/2021, avvenga con il minor rischio di pregiudizio per la salute pubblica;
NOMINA
Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri e L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per quanto di rispettiva competenza, quali soggetti attuatori perché, in ragione di quanto statuito nelle premesse, nelle more di un imminente intervento normativo in materia, adottino, anche mediante l'integrazione delle comunicazioni e delle circolari già diramate, ogni atto idoneo a chiarire che per il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l'università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l'infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente.