DPCM 3 NOVEMBRE IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE 2020
NOTA DEL CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE PROT. 1990 ( a cura della Cisl Scuola Nazionale)
Le disposizini sono valide per tutto il territorio nazionale ma anche per le regioni inserite nelle diverse AREE. In particolare, viene previsto che:
- a far data dal 6 novembre e fino al 3 dicembre, le istituzioni scolastiche secondarie di II grado, i percorsi di IeFP, i corsi di istruzione serale per gli adulti adottano modalità organizzative in modo che il 100% delle attività venga svolto in DDI. Resta salva la possibilità di svolgere in presenza le esercitazioni pratiche di laboratorio (compresi quelli coreutici e coreografici) contemplate dagli ordinamenti e nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
- le attività didattiche ed educative per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado si svolgono in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi i bambini minori di 6 anni e coloro che non possono utilizzarla per patologie o disabilità certificate);
- le attività convittuali proseguono a condizione che possa essere assicurato il distanziamento sociale. I convittori possono frequentare le attività didattiche in presenza se la scuola e il convitto sono posti nel medesimo ufficio o in edifici contigui. I semi-convittori frequentano invece la scuola secondaria di II grado a distanza;
- l'istruzione degli adulti, realizzata per il tramite dei CPIA, segue le prescrizioni del I ciclo.
- devono essere messi in atto, per gli alunni disabili, gli strumenti necessari per mantenere una relazione educativa che realizzi una effettiva inclusione scolastica qualora l'attività si svolga in DDI;
- deve essere garantito il diritto all'istruzione degli alunni posti in situazione in quarantena;
- la dirigenza scolastica, nel rispetto delle delibere degli OO.CC. nel piano della DDI, mette in campo le disposizioni più adatte a consentire l'erogazione della DDI, anche autorizzando i docenti a svolgere l'attività senzaessere presenti a scuola;
- il personale ATA, nel rispetto delle indicazioni del DPCM, svolge la propria attività, per quanto possibile, in modalità agile. Il personale che non può svolgere la propria attività a distanza continuerà a prestare servizio in presenza, mentre nelle regioni delle aree rosse dovranno essere garantite le attività indefferibili.
Il DPCM prevede l'adozione di misure di contenimento del contagio per alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (zone rosse- LOMBARDIA) e da un livello di rischio massimo.
Il DPCM prevede, inoltre, che siano adottate ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cd “zone rosse”) e da un livello di rischio alto. Nelle aree individuate ad oggi dalle ordinanze del Ministro della Salute (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria) è necessario disporre l’applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le quali rientra l’estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola, anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado.
Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata.
In tali Regioni è estesa la modalità della didattica digitale in via esclusiva, al 100% del tempo scuola, anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado.
La nota, infine, precisa che i contratti sottoscritti ai sensi dell'art.231-bis del D.L.34/2020 (cosiddetti "posti COVID") non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.