FAQ SULLA DDI AGGIORNATE AL 9 DICEMBRE 2020:
Sul sito del Ministero dell'Istruzione sono state pubblicate oggi quattro nuove FAQ sulla DDI che forniscono chiarimenti in particolare sulle modalità di partecipazione alle attività formazione. Il CCNI sulla DDI del 24 ottobre 2020 dedica alla formazione uno specifico articolo, prevedendo che le scuole attivino la necessaria formazione, dedicando anche uno specifico modulo all'utilizzo degli strumenti tecnologici.
Le nuove FAQ, che si aggiungono a quelle pubblicate il 19 novembre scorso, sono state concordate tra Amministrazione e OO.SS firmatarie del CCNI nell'apposito tavolo settimanale di monitoraggio. Le FAQ accolgono le richieste della CISL Scuola volte a favorire la partecipazione alle attività di formazione, che rivestono un carattere di assoluta necessità per supportare il difficile ed impegnativo lavoro dei docenti nella modalità a distanza.
Per la formazione si potranno utilizzare i 5 giorni di esonero previsti dall'articolo 64 del CCNL e si potrà far rientrare nelle attività funzionali di cui all'articolo 29, la formazione sulle strumentazioni tecnologiche utilizzate per la DDI.
Anche il docente precario, soprattutto in fase di presa di servizio in una nuova scuola, potrà ricevere una formazione "di ingresso" nell'ambito delle attività funzionali all'insegnamento.
L'amministrazione si è inoltre impegnata per interventi sul sistema informativo che consentano l'accesso alla piattaforma SOFIA anche ai docenti precari, per monitorare a livello regionale le azioni formative proposte, per una verifica sulle possibilità di predisporre in tempi non lunghissimi una piattaforma nazionale per la didattica a distanza.
Di seguito e in allegato le FAQ pubblicate al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html#ddi
1) Il personale docente può utilizzare permessi o altre modalità per partecipare alle attività di formazione sugli aspetti metodologico-didattici relativi alla DDI?
Sì, il personale docente può utilizzare i permessi per la formazione previsti dall’articolo 64 comma 5 del CCNL 2006/2009; i criteri per la fruizione di tali permessi sono oggetto di confronto ai sensi dell’articolo 22, comma 8, lettera b3). Ove non sia possibile utilizzare detti permessi, e in considerazione dell’importanza di garantire la partecipazione a questo tipo di attività, la formazione sarà assicurata all’interno degli impegni di cui all’articolo 29, comma 1 e comma 3, lettera a) e b) del CCNL 2006/2009.
2) La formazione obbligatoria dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici per la DDI rientra nell’orario di servizio?
Sì. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI le istituzioni scolastiche devono riservare nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Tale formazione deve essere assicurata all’interno degli impegni di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006/2009, sul punto ancora vigente.
3) Un supplente nominato da poco e nella cui scuola è attiva la DDI può far rientrare come formazione nel proprio orario di servizio quella svolta con l'animatore digitale sulla piattaforma in uso?
Sì, nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 29 del CCNL (Vedi faq precedente). È un dovere dell’istituzione scolastica offrire formazione nonché un diritto da esercitare da parte del docente partecipare ai percorsi formativi deliberati, in particolare nella fase di ingresso, al fine di garantire l’attività didattica.
4) Un docente a tempo determinato può accedere all’attività di formazione delle Istituzioni scolastiche?
Le attività di formazione deliberate dal collegio dei docenti coinvolgono tutti i docenti dell’istituzione scolastica, ivi compresi quelli a tempo determinato. Le istituzioni scolastiche sostengono il fabbisogno formativo dei docenti con una adeguata programmazione delle risorse finanziarie assegnate per la formazione.
Di seguito e in allegato le 7 FAQ già diffuse anche dal Ministero in data 19 novembre 2020:
1 - Che cosa si intende per attività docente prestata in modalità sincrona?
Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità sincrona come caratterizzate da interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti. Tali ore sono assicurate, per almeno i quantitativi minimi previsti, per l’intero gruppo classe, anche agendo con gruppi di alunni.
2 - Che cosa si intende per attività didattica prestata dal docente in modalità asincrona?
Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità asincrona come caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. Se pure manca alle attività asincrone l’interazione fra alunni e docenti in tempo reale, sono comunque attività svolte dal docente a beneficio diretto degli alunni. Le attività asincrone sono le più varie, anche prescindendo dall’uso dello strumento informatico. La loro tipologia e la loro quantificazione oraria sono stabilite da ciascuna istituzione scolastica nel Piano DDI. Alcuni esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc.
3 - Quante sono le ore settimanali che il docente deve prestare nella DDI?
Sono esattamente quelle del proprio orario d’obbligo (18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 22 ore nella primaria – fermo restando le due ore di programmazione, 25 nell’infanzia), svolte in modalità sincrona e asincrona, sulla base delle delibere del collegio docenti. Il DM 7 agosto 2020 n. 89 contenente le linee guida sulla DDI e l’articolo 2 dell’Ipotesi del CCNI sulla DDI precisano che la declinazione della didattica a distanza è stabilita nel Piano adottato dall’istituzione scolastica e che può prevedere un monte ore alunno ridotto: ferma restando la possibilità che l’orario settimanale/alunno rimanga invariato, l’istituzione scolastica può predisporre un Piano orario di non meno di 20 ore per le scuole secondarie di secondo grado, non meno di 15 per le scuole secondarie di primo grado e le primarie (non meno di 10 per le prime classi della primaria). Da ciò è possibile che in base al Piano scolastico di DDI adottato dalla specifica scuola, l’orario settimanale di servizio dei singoli docenti sia stato rimodulato e pertanto preveda un numero di ore in modalità sincrona inferiore all’orario settimanale di insegnamento ordinariamente previsto. In questo caso le ore di attività in modalità asincrona potranno ammontare al massimo alla differenza tra l’orario settimanale ordinario e quello rimodulato in base al Piano scolastico di DDI. Ad esempio, se un docente di scuola superiore (con 18 ore settimanali) in base al Piano scolastico di DDI è chiamato ad effettuare 12 ore settimanali di attività di insegnamento in modalità sincrona, il numero massimo di ore che potrà svolgere in modalità sincrona o asincrona sarà pari a 6 ore settimanali.
4 - Come il docente e la scuola organizzano l’orario settimanale complessivo composto di attività sincrone e asincrone?
Le attività didattiche in modalità sincrona si caratterizzano per l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti; quelle asincrone invece dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. A livello di istituzione scolastica una volta stabilito l’orario settimanale in modalità sincrona, le attività in modalità asincrona o sincrona, a completamento dell’orario d’obbligo del docente, sono programmate su mandato del Collegio dei docenti nei singoli consigli di classe o del team docenti. Sulla base di tali programmazioni collegiali il singolo docente formula un piano individuale di lavoro che comprende la declinazione delle attività sincrone o asincrone, autonomamente gestite e riportate sul registro elettronico.
5 - Il docente impegnato in DDI deve necessariamente erogare da scuola la propria lezione ovvero può erogarla anche da remoto?
Come opportunamente indicato nella nota 9 novembre 2020, n. 2002, documento condiviso con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNI, è demandata alla dirigenza scolastica, nel pieno rispetto delle deliberazioni del collegio dei docenti, adottare le disposizioni organizzative finalizzate a mettere in atto le migliori condizioni per l’erogazione della didattica, anche autorizzando attività non in presenza nell’istituzione scolastica. Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa preventiva alla RSU.
6 - Per gli alunni con disabilità le linee guida prevedono che, ai fini di massimizzare le possibilità di inclusione, le scuole debbano favorire la loro partecipazione in presenza. Gli insegnanti di sostegno sono quindi tenuti a rispettare l’orario secondo le cadenze individuate nell’orario in presenza o lo stesso può essere rimodulato?
Sulla base della eventuale rimodulazione dell’orario formulata dal collegio dei docenti in occasione della attivazione della DDI e tenuto anche conto del possibile mantenimento delle attività di laboratorio (come previsto dalla Linee Guida), anche l’orario dell’insegnante di sostegno può essere rimodulato in base all’orario di frequenza dello studente, fermo restando l’orario previsto dal contratto.
7 - La scuola deve fornire dispositivi e connessioni a studenti e docenti impegnati nella DDI?
Ogni istituzione scolastica, dopo aver garantito agli studenti che ne abbiano fatto richiesta la strumentazione adeguata per fruire della DDI, deve agevolare lo svolgimento della attività didattiche a distanza da parte dei docenti che manifestino particolari e motivate necessità, in particolare ai docenti a tempo determinato che, come è noto, non fruiscono della Carta del docente. L’assegnazione di strumentazione della scuola a studenti e docenti può avvenire tramite concessione in comodato d’uso gratuito.