Il Ministero dell'Istruzione ha presentato la scorsa settimana alle OO.SS. la bozza dell’Ordinanza e delle Linee guida per la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
Come è noto, l’articolo 1, comma 2–bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, ha previsto che in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.Il dl 104/2020, come convertito in legge, ha poi esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti (articolo 32, comma 6 sexies).
La bozza di Ordinanza illustrata dal Ministero riprende le disposizioni di legge, confermando che comunque la valutazione in itinere potrà essere espressa nelle forme che il docente riterrà opportune, purché forniscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, informazioni sul livello di padronanza conseguito circa i contenuti verificati. È inoltre richiamata la necessità di trasparenza, di rapporto costante con i genitori e di particolare cura nei confronti di famiglie non italofone. Aspetti che condividiamo certamente.
L’Ordinanza sembra intervenire per certi aspetti in maniera estensiva rispetto alle disposizioni del testo normativo.
Infatti, il giudizio descrittivo non è più riferito alle discipline; i giudizi (al plurale nell’ordinanza per ciascuna disciplina) sembrano riferiti dal Ministero agli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. I giudizi descrittivi sono espressi con la medesima modalità utilizzata per la certificazione di competenza (In via di prima acquisizione; Base; Intermedio; Avanzato).
La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, mentre le valutazioni degli alunni con disabilità certificata o con DSA rimangono correlate rispettivamente al piano educativo individualizzato e al piano didattico personalizzato.
Le istituzioni scolastiche dovranno attuare l’ordinanza in modo progressivo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e sono previste azioni di formazione per accompagnare questo processo. Nelle Linee guida si afferma che nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.
Sembrerebbe pertanto, anche sulla base degli esempi inseriti nelle Linee guida, che nel Documento di valutazione debbano essere riportati giudizi descrittivi articolati nelle stesse modalità previste per la certificazione di competenze per ciascun obiettivo di ciascuna disciplina piuttosto che un giudizio descrittivo per disciplina come esplicitamente previsto nel testo normativo. Una simile previsione, se confermata, dovrebbe tener conto di ulteriori elementi, quali ad esempio:
- La certificazione esprime un apprezzamento relativamente a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Si tratta perciò di processo valutativo diverso da quello previsto per gli obiettivi di apprendimento
- gli obiettivi indicati nelle Indicazioni nazionali sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi, al termine della classe terza e quinta
- si profila l’eventualità che la valutazione in itinere possa essere intesa quasi sovrapposta alla valutazione intermedia e finale e di appesantire oltremodo il Documento di valutazione, rendendo anche complessa la lettura del documento da parte delle famiglie.
In ogni caso sembra necessario meglio chiarire quanto previsto dall’OM e dalle Linee guida per non generare incertezze interpretative. Inoltre, occorre osservare che le indicazioni fornite giungono ad anno scolastico avanzato e nell’imminenza delle scadenze di valutazione intermedia. Sono dunque necessari adattamenti gestionali ed organizzativi che richiedono tempi difficilmente sostenibili nell’immediato, in una situazione che vede gli istituti fortemente impegnati a reggere la gestione delle attività nel contesto segnato dall’emergenza pandemica.
I documenti comunque sono stati inviati al Cspi per il parere, che dovrà essere reso in tempi brevissimi.