Oggetto: nota prot. 10005 del 7 marzo 2021 avente ad oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti.
OGGETTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti.
Con nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343, si sono date le prime indicazioni rispetto al perimetro applicativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. A chiarimento della stessa, si precisa quanto segue. Nella nota, si ricorda come il DPCM 2 marzo 2021 detti disposizioni rispetto alle deroghe possibili con riferimento alle “zone rosse” nelle quali “sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. In specie, l’articolo 43, secondo periodo, dispone che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”. Nelle zone diverse da quelle “rosse”, il DPCM dispone margini definiti di ulteriori misure restrittive in base al potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a partire dalle diverse specifiche situazioni epidemiologiche. Ministero dell’Istruzione Ufficio di Gabinetto 2 La nota, altresì, richiama le prescrizioni dell’articolo 21, comma 1, del DPCM in base al quale nelle “zone gialle” “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza”, e nondimeno “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.