Il Ministero ha disposto, con la nota 17060 del 1° giugno, le modalità con cui è possibile procedere alla proroga dei contratti di supplenza del personale ATA con contratto fino al 30/06. A tal proposito vengono richiamate le istruzioni già impartite con la nota 8556 del 10 giugno 2009 (in allegato) e sempre annualmente ribadite.
La proroga è autorizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale in base alle richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici, che possono richiedere le proroghe solo nei casi di effettiva necessità e qualora non sia possibile assicurare il servizio mediante l'impiego di personale assunto a tempo indeterminato e con contratto di supplenza annuale. Tra le incombenze cui fare riferimento per motivare la richiesta vengono richiamate quelle legate allo svolgimento degli esami di Stato, al recupero dei debiti nelle scuole secondarie di secondo grado; si potrà tenere conto inoltre di "situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto ,etc.)".
2021-06-01 07:30:00
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