Nell'adunanza plenaria svoltasi oggi, 5 agosto, in modalità telematica nel rispetto delle misure governative concernenti l'emergenza sanitaria, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso, con voto unanime, due pareri:
- sullo schema di ordinanza concernente la "Sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/21";
- sullo schema di decreto di adozione del “Certificato di competenze” negli istituti professionali.
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Il CSPI, nella premessa del primo parere
- valuta positivamente i tempi e le modalità di svolgimento della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/21, in considerazione delle forti problematiche che hanno caratterizzato lo svolgimento delle attività didattiche e della condizione di necessaria straordinarietà di svolgimento della sessione d’esame ordinaria;
- auspica che le commissioni d’esame nel corso della sessione straordinaria si facciano carico - attraverso un colloquio che valorizzi il percorso scolastico svolto e le competenze acquisite - della particolare situazione dei candidati, che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, si siano trovati nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nei tempi della sessione ordinaria.
Segue la consueta e puntuale disamina dell'articolato con le modifiche avanzate.
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Riguardo il secondo parere, il CSPI in premessa
- ritiene che l’adozione del modello di "certificazione delle competenze" negli Istituti Professionali proposto dal decreto debba essere preceduta da un periodo di sperimentazione almeno triennale di costante monitoraggio e accompagnamento dell’attività dei consigli di classe con un piano di formazione nazionale sulla progettazione e realizzazione delle Unità di Apprendimento e sulla valutazione in termini di competenze acquisite dallo studente;
- rileva che la materia è strettamente connessa da una parte al nuovo assetto didattico degli Istituti Professionali, dall’altra all’evoluzione della normativa sulla certificazione delle competenze, sul diritto individuale all’apprendimento permanente e alla partecipazione alle iniziative di formazione, tematiche strategiche sulle quali il Consiglio Superiore preannuncia l'elaborazione di un proprio autonomo pronunciamento;
- rileva altresì il rischio - pur valutando positivamente il superamento della sintetica indicazione dei livelli di competenza conseguiti o parzialmente conseguiti e la possibilità che il certificato possa attestare, in caso di passaggio dall'IP ai percorsi di IeFP o di conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP, anche quali siano nel dettaglio le conoscenze acquisite dallo studente a seguito delle UdA in corso di realizzazione - che tali indicazioni possano trasformarsi in un ulteriore aggravio a carico dei consigli di classe e che la certificazione stessa da strumento di lavoro possa essere assunta dai docenti come un mero adempimento burocratico, evidenziando, in particolare, la non chiara definizione dei compiti e la funzione gravosa e complessa che la riforma assegna ai "docenti tutor";
- segnala la necessità di limitare la possibilità di richiesta della certificazione in questione al fine di evitare il rischio di un utilizzo improprio dei certificati in ambito lavorativo, con la parziale valorizzazione di attestazione di micro-competenze in sostituzione del valore complessivo dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti;
- ritiene che il modello di "certificazione delle competenze" in questione non possa essere immediatamente esteso ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (occorre, infatti, che prima sia modificato il Decreto Interministeriale del 2015 concernente le “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento dei CPIA”).