2022-02-11 14:15:00

Nel rispetto di una consolidata tradizione, il rinnovo del CCNL AGIDAE arriva prima di tutti gli altri. Martedì 8 febbraio i sindacati di categoria e l’Agidae hanno firmato il rinnovo del CCNL 2021-2023 nella direzione della valorizzazione del personale dipendente e della qualità del servizio di educazione e di istruzione offerto dalle istituzioni aderenti all’Associazione degli istituti dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica.
Il nuovo CCNL è il risultato di una trattativa serrata, impegnativa e responsabile che ha prodotto risultati in linea con i precedenti rinnovi ma fortemente innovativi. In particolare l’azione sindacale, ampiamente condivisa dalla Controparte, è stata orientata sia dalla necessità di estendere e garantire a tutto il personale il sostegno al reddito e all’occupazione, attraverso gli strumenti previsti dalla normative vigente, comunque denominati. Quest'ultimo richiamo consente, in caso di crisi accertata, la possibilità di ricorrere ai contratti di prossimità in funzione della tutela occupazionale (art. 14).
Nell’ottica di garantire anche al personale docente non ancora abilitato la possibilità di acquisire, in costanza di rapporto di lavoro, il titolo abilitante, la durata del contratto a tempo determinato è stata estesa fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne premettono il conseguimento (art. 23).
E’ stato riconfermato l’impianto del contratto a tempo determinato che prevede il consolidamento del 70% dell’orario di lavoro supplementare (art. 24).
La retribuzione tabellare a regime (dicembre 2023) vedrà un aumento – rapportato al livello 5 – di 103 euro, che in percentuale si attesta al 6% per tutti i livelli di inquadramento.
La sanità integrativa entra a pieno titolo tra i costi contrattuali, il cui importo - proprio perché parte integrante della retribuzione - è a totale carico dei datori di lavoro (artt. 30 e 34).
E’ confermato l’incentivo economico di produttività nella misura massima di 220 euro una tantum che, se conseguito per tre anni consecutivi, è attribuito nella misura del 70% come salario accessorio. (art. 35).
La figura del Coordinatore didattico, già oggetto di interessanti e produttivi interventi di aggiornamento professionale attuati da AGIQUALITAS, è stata ampiamente regolamentata.
Nell’alveo del precedente CCNL è stato regolamentato l’istituto della banca delle ore (art. 53), il cui utilizzo è limitato al solo personale non docente.
Il nuovo CCNL accoglie e regolamenta l’istituto delle ferie solidali (art. 57) per consentire al personale in difficoltà di poter assistere, con il contributo dei colleghi, i figli minorenni e i familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono assistenza continua. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.
La materia riguardante la tutela della maternità e della paternità (art. 67) è stata oggetto di aggiornamento e di positive novità: durante il periodo di astensione obbligatoria l’indennità dell’80% è elevata al 90% della retribuzione media giornaliera.
Sebbene i risultati conseguiti attraverso una trattativa irta di difficoltà, non ultimo perché svoltasi nel periodo di una pandemia, possano essere considerati del tutto soddisfacenti, non si può non rilevare che gli stessi accentuino la distanza normativa ed economica dagli altri contratti presenti nel settore dell’istruzione non statale.
Il combinato disposto degli artt. 14 “tutele occupazionali” e 42 “trasferimento di istituzioni scolastiche e ramo d’azienda” impone il ricorso, come abbiamo già evidenziato, a tutti gli strumenti di legge per il sostegno al reddito e all’occupazione e disincentiva i passaggi ad altri CCNL imponendo al cessionario l’applicazione delle condizioni di miglior favore in atto.

Categoria: