2022-09-10 09:00:00

Sul sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia è stato pubblicato l'elenco CORRETTO (che annulla e sostituisce il precedente decreto) contenente l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato da GPS per la Provincia di Pavia, nonché la sede loro assegnata per l’a.s. 2022/2023.

I docenti destinatari di nomina, di cui agli allegati elenchi, sono tenuti ad assumere servizio lunedì 12 settembre 2022.

Sono fatti salvi i casi di differimento della presa di servizio contemplati dalla legge, per i quali il docente interessato dovrà tempestivamente prendere contatto con la scuola di assegnazione.

Si ricorda che l’art. 14, comma 1, lettera a) dell’O.M. n. 112/2022 prevede che “la rinuncia, prevista all’articolo 12, comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento”.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 14, comma 1, lettera b) dell’O.M. n° 112/2022 stabilisce che “l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime”. Si rammenta, infine, che, come previsto dall’art. 12, comma 10, O.M. n. 112/2022, l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.

Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, saranno oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento. 

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