Nell'adunanza plenaria svoltasi oggi, 22 dicembre, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso due pareri (uno non favorevole; l’altro favorevole condizionato)
- sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente, di cui all’articolo 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
- sullo schema di direttiva del Ministro dell’istruzione e del merito concernente i «Requisiti di accreditamento degli Enti che erogano la formazione in attuazione dell’articolo 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
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Sul primo dei due pareri il CSPI
- pur consapevole che le criticità rilevate siano in gran parte derivate dall'articolo 16-ter del decreto legislativo 59/2017 ritiene che le modalità attuative del decreto interministeriale in esame, sia per la scelta dello strumento che degli stessi contenuti, non siano proficue al raggiungimento delle finalità previste dalla stessa norma di “sostenere i processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale” ed esprime conseguentemente parere negativo (voto non favorevole a stragrande maggioranza);
- elenca, in modo puntuale e articola
Sul secondo dei due pareri il CSPI (con voto favorevole a stragrande maggioranza, condizionato dall'accoglimento delle osservazioni e delle richieste di modifica indicate)to, dette molteplici problematicità.
- rileva - in relazione ai requisiti di accreditamento degli Enti - che nel testo della direttiva si fa riferimento anche alla qualificazione che le associazioni professionali dovrebbero acquisire per poter effettuare percorsi formativi e che, pertanto, nel provvedimento medesimo si debbano precisare i soggetti ai quali è rivolta;
- ritiene altresì che sarebbe utile chiarire cosa si intende per accreditamento, qualificazione e riconoscimento in relazione ai diversi soggetti interessati a ciascun aspetto;
- evidenzia che aver previsto una procedura di accreditamento per la sola "formazione incentivata" possa generare una sovrapposizione con quanto disposto dalla Direttiva 170/2016 che continua a mantenere la sua validità per l’accreditamento dei soggetti e dei corsi riferiti alla formazione di tutto il personale scolastico;
- sottolinea che andrebbe indicata - in considerazione del fatto che i percorsi di "formazione incentivata" dovrebbero essere attivati nel periodo febbraio/marzo 2024, per rispettare le scadenze previste dal PNRR - una fase transitoria per consentire ai soggetti già accreditati di partecipare alla progettazione dei percorsi triennali;
- elenca vari aspetti indispensabili a inquadrare il sistema dell’accreditamento che dovrebbero essere esplicitati nella direttiva in questione.