“L’importo residuo non potrà essere speso in quanto non ha l’autorizzazione ad accedere in piattaforma”.
Ha dell’incredibile il contenuto di una FAQ rinvenibile sul portale del MIM alla sezione Card docente, in risposta a un quesito riferito al caso di un insegnante al quale nel 2023/2024 era stato riconosciuto il beneficio della Card, in quanto assunto con un contratto 31 agosto, e che non aveva utilizzato l’intera somma a sua disposizione.
Far discendere da un impedimento tecnico (l’impossibilità di accedere alla piattaforma) il venir meno di un diritto a usufruire degli importi residui della Card è un assurdo logico, prima ancora che giuridico. Né può reggere una presunta analogia con quanto previsto col personale di ruolo, per il quale in diritto a fruire della Card viene meno con la cessazione del servizio. In tal caso, infatti, la cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi definitiva, mentre nel caso del supplente rimane sempre la possibilità (ed è ciò che nella stragrande maggioranza dei casi avviene, parlando di supplenti annuali) che una volta concluso un contratto si riaccenda un nuovo rapporto di lavoro.