È del tutto infondata la tesi, ripresa anche da qualche rivista di settore, secondo cui l’ultimo rinnovo contrattuale avrebbe comportato un aggravio dei compiti affidati ai collaboratori scolastici per quanto riguarda l’assistenza e la cura dell’igiene personale degli alunni frequentanti la scuola primaria e dell’infanzia.
Già in passato comunque, e prima dell’ultimo rinnovo contrattuale, l’ARAN era intervenuta in materia, in particolare con l’orientamento CIRS62 del 24 febbraio 2021 nel quale alla domanda “L’igiene personale degli alunni della scuola dell’infanzia rientra nei compiti dei collaboratori scolastici?” aveva risposto:
“La tabella A area A del CCNL 29.11.2007 prevede chiaramente che il personale ATA […] presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47” del medesimo CCNL”. Tale articolo 47, infatti, al comma 2, contempla tra le mansioni del personale ATA proprio “l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona […]”.
Vale la pena, anche per fare giustizia di contestazioni all’ultimo CCNL che appaiono chiaramente opportunistiche e strumentali, ripercorrere gli sviluppi di una questione che è stata spesso causa di tensioni e incomprensioni, oltre che di oggettivo disagio per alunne e alunni interessati.
Fino a oggi, tutte le Organizzazioni Sindacali hanno sempre interpretato l’assistenza alla persona come assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale (come già ricordato in precedenza).
Medesima interpretazione viene fornita anche dall’ARAN, dal recentissimo orientamento applicativo CIRS124 oltre che col precedente CIRS62 del 24 febbraio 2021, e prima ancora col meno recente orientamento SCU_045 del 15 giugno 2012.
È, dunque, del tutto evidente che il CCNL 2019/21, con riferimento al personale ATA, non attribuisce alcun compito aggiuntivo; piuttosto contribuisce a una maggior chiarezza del testo, prevedendo espressamente la corresponsione di una retribuzione accessoria, definita secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto, ma che comunque deve essere in linea con la valorizzazione delle posizioni economiche.