
PER LE NOMINE IN RUOLO DOCENTI DI SOSTEGNO SI APPLICA PER L'.A.S. 2026/27 LA NORMA TRANSITORIA CON L'UTILIZZO DELLE GPS GRADUATORIA DI 1° FASCIA.
l decreto n.58 del 31/03/2026 del Ministero dell'Istruzione e del Merito regola la procedura per il reclutamento finalizzato al ruolo dei docenti su posti di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027 e stabilisce che, fino al 31 dicembre 2026, grazie alla proroga introdotta dal DL 9 settembre 2025, n. 127, si continuerà ad applicare la disciplina transitoria finalizzata all’immissione in ruolo dei docenti su posti di sostegno attraverso l’utilizzo delle GPS di prima fascia (procedura normata dall'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44).
Le assunzioni avverranno secondo le regole degli scorsi anni (ai sensi del D.M. 6 giugno 2024, n. 111). Come noto, le assunzioni da GPS sostegno avvengono sugli eventuali posti residui, dopo le nomine in ruolo dalle ordinarie procedure: la novità di quest'anno consiste nel fatto che le assunzioni da GPS avverranno dopo quelle effettuate dai nuovi Elenchi Regionali degli idonei.
Si prevede che la presentazione delle domande dovrà concludersi entro maggio prossimo.
Sotto il testo dell'art.1 decreto ministeriale.
Articolo 1 (Oggetto)
1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’articolo 4, comma 1- quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, per l’anno scolastico 2026/2027 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 111, relative alle modalità di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente su posti di sostegno mediante utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia, secondo la procedura di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
2. Restano ferme, in quanto compatibili, le procedure, i requisiti di accesso e le modalità operative disciplinate dal decreto di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al comma 1 non si applica ai docenti inclusi con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno.






























